Sentenza 32/1977 (ECLI:IT:COST:1977:32)
Massima numero 8721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8719  8720


Titolo
SENT. 32/77 C. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 83, SETTIMO E OTTAVO COMMA - RENDITA DI INABILITA' - TERMINI PER IL SUO CONSEGUIMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 38, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Le norme denunciate infatti non negano in modo assoluto il diritto alla rendita di inabilita' conseguente ad infortunio sul lavoro, ma richiedono ai fini della proponibilita' dell'istanza, che le condizioni previste si verifichino in un dato periodo di tempo; e cio' rientra nell'ambito di apprezzamento riservato al legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte