Sentenza 33/1977 (ECLI:IT:COST:1977:33)
Massima numero 8722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 33/77. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 ART. 22, IN RELAZIONE ALL'ART. 111 - RENDITA PER INABILITA' - AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA A CONSEGUIRLA - PRESCRIZIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 38, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 33/77. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 ART. 22, IN RELAZIONE ALL'ART. 111 - RENDITA PER INABILITA' - AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA A CONSEGUIRLA - PRESCRIZIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 38, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui sancisce la prescrizione triennale per l'azione diretta a conseguire, in sede giudiziaria, la rendita per inabilita' derivante da infortunio sul lavoro, in relazione all'art. 111 stesso decreto, sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Anche nella materia degli infortuni sul lavoro ricorrono le esigenze gia' ravvisate da questa Corte nella materia delle malattie professionali (sent. n. 33 del 1974) quella dell'INAIL di essere messo in condizione di iniziare la procedura di accertamento poco dopo l'evento e l'altra dell'assicurato di conseguire prontamente le prestazioni. Nella stessa materia non puo' non operare la prescrizione per le ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 33 del 1974.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui sancisce la prescrizione triennale per l'azione diretta a conseguire, in sede giudiziaria, la rendita per inabilita' derivante da infortunio sul lavoro, in relazione all'art. 111 stesso decreto, sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Anche nella materia degli infortuni sul lavoro ricorrono le esigenze gia' ravvisate da questa Corte nella materia delle malattie professionali (sent. n. 33 del 1974) quella dell'INAIL di essere messo in condizione di iniziare la procedura di accertamento poco dopo l'evento e l'altra dell'assicurato di conseguire prontamente le prestazioni. Nella stessa materia non puo' non operare la prescrizione per le ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 33 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte