Sentenza 34/1977 (ECLI:IT:COST:1977:34)
Massima numero 8723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 34/77. REATI E PENE - CONCORSO FORMALE DI REATI - COD. PEN., ART. 81, PRIMO E SECONDO COMMA (MODIFICATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO IN LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA PENA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE A QUO DIVERSA DA QUELLA CONVALIDATA DALLA CASSAZIONE E CONDIVISA DALLA CORTE - INAPPLICABILITA' QUANDO I REATI CONCORRENTI SONO PUNITI CON PENE ETEROGENEE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 13 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE).
SENT. 34/77. REATI E PENE - CONCORSO FORMALE DI REATI - COD. PEN., ART. 81, PRIMO E SECONDO COMMA (MODIFICATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO IN LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA PENA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE A QUO DIVERSA DA QUELLA CONVALIDATA DALLA CASSAZIONE E CONDIVISA DALLA CORTE - INAPPLICABILITA' QUANDO I REATI CONCORRENTI SONO PUNITI CON PENE ETEROGENEE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 13 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE).
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220). Esclusa, invero, l'applicabilita' della norma denunziata quando i reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee, da un lato non viene ad essere applicata alcuna pena detentiva nuova rispetto a quella prevista dalla legge per i reati meno gravi, rimanendo esclusa ogni violazione degli artt. 13 e 25 Cost.; e, dall'altro, non viene a determinarsi alcuna irrazionale disparita' di trattamento tra le varie ipotesi di concorso, ricadendo tutte sotto la disciplina del cumulo materiale delle pene; onde non e' configurabile la violazione dell'art. 3.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220). Esclusa, invero, l'applicabilita' della norma denunziata quando i reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee, da un lato non viene ad essere applicata alcuna pena detentiva nuova rispetto a quella prevista dalla legge per i reati meno gravi, rimanendo esclusa ogni violazione degli artt. 13 e 25 Cost.; e, dall'altro, non viene a determinarsi alcuna irrazionale disparita' di trattamento tra le varie ipotesi di concorso, ricadendo tutte sotto la disciplina del cumulo materiale delle pene; onde non e' configurabile la violazione dell'art. 3.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte