Ordinanza 35/1977 (ECLI:IT:COST:1977:35)
Massima numero 8724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 35/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PEN., ART. 81 (MODIFICATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO IN LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - ASSUNTA DISPARITA' TRA DIVERSE IPOTESI DI REATO CONTINUATO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 35/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PEN., ART. 81 (MODIFICATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO IN LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - ASSUNTA DISPARITA' TRA DIVERSE IPOTESI DI REATO CONTINUATO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Quando nell'ordinanza di rimessione non e' contenuta una sufficiente valutazione della rilevanza della questione sollevata la Corte costituzionale deve ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo.
Quando nell'ordinanza di rimessione non e' contenuta una sufficiente valutazione della rilevanza della questione sollevata la Corte costituzionale deve ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte