Sentenza 36/1977 (ECLI:IT:COST:1977:36)
Massima numero 8725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8726


Titolo
SENT. 36/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - IGIENE E SANITA' - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1975 (PROROGA DEGLI INCARICHI TEMPORANEI CONFERITI AL PERSONALE OSPEDALIERO NON MEDICO) - PRINCIPIO FONDAMENTALE DESUMIBILE DALL'ART. 3, QUARTO COMMA, D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130 - SUA ASSERITA VIOLAZIONE E CONSEGUENTE CONTRASTO CON LO STATUTO REGIONALE, ART. 17, LETT. C) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 - secondo il quale, fermo che la assunzione del personale ospedaliero debba essere effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblici concorsi, le amministrazioni ospedaliere, in relazione alle esigenze di servizio, possono, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, ricoprire i posti resisi vacanti per incarichi semestrali non rinnovabili -, interpretato in riferimento agli artt. 40 e 42, ultimo comma, della legge delega 12 febbraio 1968, n. 132, ed alle norme di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148, va inteso nel senso che gli incarichi non debbono essere necessariamente ed esclusivamente semestrali, ma debbono essere temporanei, ed altresi' nel senso che la loro natura debba essere predeterminata ed a breve scadenza. Da cio' discende che il termine di sei mesi non ha carattere perentorio, ma e' ordinatorio o acceleratorio, essendo la sua fissazione imposta per far si' che l'assunzione in ruolo del personale nei posti resisi vacanti avesse luogo entro termini brevi e nel modo piu' sollecito. Pertanto, non viola tale principio e, di conseguenza, non contrasta con l'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale della Regione Sicilia (che regola l'esercizio della potesta' legislativa concorrente della Regione), la legge recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 agosto 1975, la quale si limita a prorogare fino al 31 dicembre 1975 (termine finale, direttamente determinato) la durata degli incarichi temporanei conferiti al personale in servizio alla data del 20 maggio 1975. Non e' quindi fondata la relativa questione di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 17  lett.c