Sentenza 36/1977 (ECLI:IT:COST:1977:36)
Massima numero 8726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 18/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8725
Titolo
SENT. 36/77 B. REGIONE SICILIA - IGIENE E SANITA' - LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1975 - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE OSPEDALIERO - ATTIENE ALL'ASSISTENZA SANITARIA - ESERCIZIO DI POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE (EX ART. 17, LETT. C, STATUTO SICILIANO) - LIMITI DESUMIBILI DALLA LEGISLAZIONE STATALE (D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130) - INTERPRETAZIONE - ASSUNZIONE DEL PERSONALE OSPEDALIERO MEDIANTE PUBBLICI CONCORSI - AMMISSIBILITA', IN ATTESA DEL LORO ESPLETAMENTO, DI INCARICHI TEMPORANEI A DURATA PREDETERMINATA - COMPATIBILITA' CON TALE PRINCIPIO DELLA LEGGE SICILIANA.
SENT. 36/77 B. REGIONE SICILIA - IGIENE E SANITA' - LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1975 - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE OSPEDALIERO - ATTIENE ALL'ASSISTENZA SANITARIA - ESERCIZIO DI POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE (EX ART. 17, LETT. C, STATUTO SICILIANO) - LIMITI DESUMIBILI DALLA LEGISLAZIONE STATALE (D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130) - INTERPRETAZIONE - ASSUNZIONE DEL PERSONALE OSPEDALIERO MEDIANTE PUBBLICI CONCORSI - AMMISSIBILITA', IN ATTESA DEL LORO ESPLETAMENTO, DI INCARICHI TEMPORANEI A DURATA PREDETERMINATA - COMPATIBILITA' CON TALE PRINCIPIO DELLA LEGGE SICILIANA.
Testo
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 agosto 1975, recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico", riferendosi allo stato giuridico del personale ospedaliero, attiene all'assistenza sanitaria, per cui risulta emanata nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente di cui all'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale. Tale legge - in quanto proroga fino al 31 dicembre 1975 gli incarichi temporanei conferiti al personale in servizio alla data del 20 maggio 1975 - non viola i principi della legislazione statale, ed in particolare quello desumibile dall'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 - il quale stabilisce che in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero le amministrazioni possono, per esigenze di servizio, ricoprire i posti vacanti per incarichi semestrali non rinnovabili, e che va inteso nel senso che gli incarichi non debbono essere necessariamente ed esclusivamente semestrali, ed altresi' nel senso che la loro durata debba essere predeterminata ed a breve scadenza - posto che non risulta disconosciuto il carattere temporaneo degli incarichi e, d'altra parte, non essendovi poi stati successivi interventi legislativi regionali, e' da ritenere che la stessa Regione abbia riconosciuto che in relazione a quel principio il suo intervento avrebbe potuto essere (cosi' come e' stato) solo episodico e limitato.
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 agosto 1975, recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico", riferendosi allo stato giuridico del personale ospedaliero, attiene all'assistenza sanitaria, per cui risulta emanata nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente di cui all'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale. Tale legge - in quanto proroga fino al 31 dicembre 1975 gli incarichi temporanei conferiti al personale in servizio alla data del 20 maggio 1975 - non viola i principi della legislazione statale, ed in particolare quello desumibile dall'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 - il quale stabilisce che in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero le amministrazioni possono, per esigenze di servizio, ricoprire i posti vacanti per incarichi semestrali non rinnovabili, e che va inteso nel senso che gli incarichi non debbono essere necessariamente ed esclusivamente semestrali, ed altresi' nel senso che la loro durata debba essere predeterminata ed a breve scadenza - posto che non risulta disconosciuto il carattere temporaneo degli incarichi e, d'altra parte, non essendovi poi stati successivi interventi legislativi regionali, e' da ritenere che la stessa Regione abbia riconosciuto che in relazione a quel principio il suo intervento avrebbe potuto essere (cosi' come e' stato) solo episodico e limitato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 17 lett.c