Sentenza 38/1977 (ECLI:IT:COST:1977:38)
Massima numero 8728
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8729
Titolo
SENT. 38/77 A. PERSONE GIURIDICHE PRIVATE - FONDAZIONI - LORO STATO E CAPACITA' - ATTENGONO AL DIRITTO PRIVATO - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO.
SENT. 38/77 A. PERSONE GIURIDICHE PRIVATE - FONDAZIONI - LORO STATO E CAPACITA' - ATTENGONO AL DIRITTO PRIVATO - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO.
Testo
Le persone giuridiche private, una volta riconosciute, acquistano, alla medesima stregua delle persone fisiche, piena e generale capacita' giuridica e di agire nell'ambito dell'intero ordinamento statuale. L'attivita' amministrativa, che gli organi dello Stato pongono in essere concedendo con loro decreti il riconoscimento della personalita' giuridica, si esplica pur sempre con riferimento all'ambito del diritto privato. La funzione di questi organi, lungi dal venire teologicamente attratta nell'ambito di specifiche materie, a seconda dell'oggetto o dell'attivita' che l'ente costituendo si prefigga, postula una sistematica unitarieta' nei criteri dell'esercizio, che va anch'esso riservato allo Stato. Essa, dunque, non e' stata trasferita alla Regione per effetto della formula adoperata nell'art. 5 d.P.R. 5 gennaio 1972, n. 10. Qualora tale funzione fosse riconosciuta trasferita alla Regione, l'esistenza di persone giuridiche private "regionali", con sfera di competenza necessariamente circoscritta ad un settore oggetto di potesta' amministrativa della Regione medesima, ed in quei limiti territoriali, mal si concilierebbe con l'acquisto di una capacita' che, di per se', travalica potenzialmente l'ambito regionale.
Le persone giuridiche private, una volta riconosciute, acquistano, alla medesima stregua delle persone fisiche, piena e generale capacita' giuridica e di agire nell'ambito dell'intero ordinamento statuale. L'attivita' amministrativa, che gli organi dello Stato pongono in essere concedendo con loro decreti il riconoscimento della personalita' giuridica, si esplica pur sempre con riferimento all'ambito del diritto privato. La funzione di questi organi, lungi dal venire teologicamente attratta nell'ambito di specifiche materie, a seconda dell'oggetto o dell'attivita' che l'ente costituendo si prefigga, postula una sistematica unitarieta' nei criteri dell'esercizio, che va anch'esso riservato allo Stato. Essa, dunque, non e' stata trasferita alla Regione per effetto della formula adoperata nell'art. 5 d.P.R. 5 gennaio 1972, n. 10. Qualora tale funzione fosse riconosciuta trasferita alla Regione, l'esistenza di persone giuridiche private "regionali", con sfera di competenza necessariamente circoscritta ad un settore oggetto di potesta' amministrativa della Regione medesima, ed in quei limiti territoriali, mal si concilierebbe con l'acquisto di una capacita' che, di per se', travalica potenzialmente l'ambito regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte