Sentenza 38/1977 (ECLI:IT:COST:1977:38)
Massima numero 8729
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8728
Titolo
SENT. 38/77 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE LOMBARDIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CHE RICONOSCE UNA FONDAZIONE PRIVATA - PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - ATTINENZA ALL'AMBITO DEL DIRITTO PRIVATO - COMPETENZA SIA LEGISLATIVA CHE AMMINISTRATIVA DELLO STATO (SALVA ESPRESSA ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA ALLA REGIONE).
SENT. 38/77 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE LOMBARDIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CHE RICONOSCE UNA FONDAZIONE PRIVATA - PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - ATTINENZA ALL'AMBITO DEL DIRITTO PRIVATO - COMPETENZA SIA LEGISLATIVA CHE AMMINISTRATIVA DELLO STATO (SALVA ESPRESSA ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA ALLA REGIONE).
Testo
Non e' fondato il ricorso 5 giugno 1974, con il quale la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato ed ha chiesto che fosse dichiarata la sua competenza a disporre il riconoscimento giuridico di fondazioni private, che operassero esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Spetta allo Stato disciplinare l'acquisto della personalita' delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato, ed emanare in concreto i singoli atti di riconoscimento, secondo quanto dispone il codice civile, agli artt. 12 e seguenti. Per quanto concerne la potesta' legislativa, la materia dello stato e della capacita' delle persone giuridiche private attiene precipuamente all'ambito del diritto privato: la relativa regolamentazione rientra, pertanto, nella competenza istituzionale dello Stato (sentenza n. 154 del 1972). L'eventuale legittimazione di una Regione al riconoscimento di determinate categorie di persone giuridiche private resta in ogni caso subordinata al formale trasferimento, nei modi consentiti dall'ordinamento costituzionale, di tale potere dallo Stato alla Regione, mediante l'attribuzione a quest'ultima di competenza legislativa, e corrispondentemente amministrativa. E' quanto si e' appunto verificato - come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 70 del 1970 - per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui statuto speciale, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 attribuisce alla stessa, con gli artt. 4, n. 14, ed 8, potesta' legislativa primaria ed amministrativa nella materia delle "istituzioni sportive", e dunque anche il potere di riconoscere le stesse come persone giuridiche private.
Non e' fondato il ricorso 5 giugno 1974, con il quale la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato ed ha chiesto che fosse dichiarata la sua competenza a disporre il riconoscimento giuridico di fondazioni private, che operassero esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Spetta allo Stato disciplinare l'acquisto della personalita' delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato, ed emanare in concreto i singoli atti di riconoscimento, secondo quanto dispone il codice civile, agli artt. 12 e seguenti. Per quanto concerne la potesta' legislativa, la materia dello stato e della capacita' delle persone giuridiche private attiene precipuamente all'ambito del diritto privato: la relativa regolamentazione rientra, pertanto, nella competenza istituzionale dello Stato (sentenza n. 154 del 1972). L'eventuale legittimazione di una Regione al riconoscimento di determinate categorie di persone giuridiche private resta in ogni caso subordinata al formale trasferimento, nei modi consentiti dall'ordinamento costituzionale, di tale potere dallo Stato alla Regione, mediante l'attribuzione a quest'ultima di competenza legislativa, e corrispondentemente amministrativa. E' quanto si e' appunto verificato - come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 70 del 1970 - per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui statuto speciale, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 attribuisce alla stessa, con gli artt. 4, n. 14, ed 8, potesta' legislativa primaria ed amministrativa nella materia delle "istituzioni sportive", e dunque anche il potere di riconoscere le stesse come persone giuridiche private.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte