Sentenza 199/2020 (ECLI:IT:COST:2020:199)
Massima numero 42731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
21/07/2020; Decisione del
21/07/2020
Deposito del 02/09/2020; Pubblicazione in G. U. 09/09/2020
Titolo
Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte costituzionale - Parametro menzionato nella delibera di autorizzazione, ma non ricompreso nel ricorso - Inammissibilità della relativa questione.
Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte costituzionale - Parametro menzionato nella delibera di autorizzazione, ma non ricompreso nel ricorso - Inammissibilità della relativa questione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, è inammissibile la questione promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., con conseguente limitazione al solo parametro di cui agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost. L'art. 3 Cost., ancorché indicato nella delibera di autorizzazione all'impugnazione, non è stato poi riportato nel ricorso.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, è inammissibile la questione promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., con conseguente limitazione al solo parametro di cui agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost. L'art. 3 Cost., ancorché indicato nella delibera di autorizzazione all'impugnazione, non è stato poi riportato nel ricorso.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
22/02/2019
n. 1
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte