Sentenza 39/1977 (ECLI:IT:COST:1977:39)
Massima numero 8731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8730  8732


Titolo
SENT. 39/77 B. DIFESA (DIRITTO DI) - LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, ART. 2 - RICOVERO PROVVISORIO IN OSPEDALI PSICHIATRICI AUTORIZZATO DAL PRETORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), nella parte in cui conferisce al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione dell'alienato in un ospedale psichiatrico - sollevata in quanto si dubita che tale normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di difesa - avendo la Corte, con sent. n. 223 del 1976, gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma di detto articolo, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonche' davanti al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte