Sentenza 40/1977 (ECLI:IT:COST:1977:40)
Massima numero 8735
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/77 C. LEGGE REGIONALE - MOTIVI DI RINVIO - NECESSARIA CORRISPONDENZA CON I MOTIVI DELL'EVENTUALE SUCCESSIVO RICORSO.
SENT. 40/77 C. LEGGE REGIONALE - MOTIVI DI RINVIO - NECESSARIA CORRISPONDENZA CON I MOTIVI DELL'EVENTUALE SUCCESSIVO RICORSO.
Testo
L'art. 127, ultimo comma, Cost. ricollega l'esigenza della maggioranza assoluta e il decorso del termine di quindici giorni per la promulgazione o per l'eventuale ricorso governativo al dato, di agevole e sicura verificazione, che la legge sia stata approvata "di nuovo": vale a dire, nel medesimo identico testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione e del successivo rinvio. Letteralmente, infatti, quando l'art. 127 usa l'espressione "ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo", non puo' che riferirsi a quella determinata legge, gia' in precedenza approvata, senza che vi sia apportata modificazione alcuna; mentre, logicamente, la norma si giustifica considerando che, in tanto e' richiesta la maggioranza assoluta ed in tanto viene aperto l'adito alla impugnazione, in quanto il Consiglio regionale abbia inteso limitarsi a confermare la propria anteriore deliberazione, resistendo al rinvio.
L'art. 127, ultimo comma, Cost. ricollega l'esigenza della maggioranza assoluta e il decorso del termine di quindici giorni per la promulgazione o per l'eventuale ricorso governativo al dato, di agevole e sicura verificazione, che la legge sia stata approvata "di nuovo": vale a dire, nel medesimo identico testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione e del successivo rinvio. Letteralmente, infatti, quando l'art. 127 usa l'espressione "ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo", non puo' che riferirsi a quella determinata legge, gia' in precedenza approvata, senza che vi sia apportata modificazione alcuna; mentre, logicamente, la norma si giustifica considerando che, in tanto e' richiesta la maggioranza assoluta ed in tanto viene aperto l'adito alla impugnazione, in quanto il Consiglio regionale abbia inteso limitarsi a confermare la propria anteriore deliberazione, resistendo al rinvio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte