Sentenza 40/1977 (ECLI:IT:COST:1977:40)
Massima numero 8737
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/77 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE UMBRIA - LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1975, N. 22 (COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E DI TRASPORTO) - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICHE (SUL SISTEMA DI COPERTURA DELLA SPESA) A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - PROMULGAZIONE PRIMA DEL DECORSO DI TRENTA GIORNI - INCOMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO LESIVO.
SENT. 40/77 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE UMBRIA - LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1975, N. 22 (COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E DI TRASPORTO) - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICHE (SUL SISTEMA DI COPERTURA DELLA SPESA) A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - PROMULGAZIONE PRIMA DEL DECORSO DI TRENTA GIORNI - INCOMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO LESIVO.
Testo
Il Presidente della Regione non ha il potere di promulgare la legge che il Consiglio regionale, in sede di seconda deliberazione, ha modificato relativamente alle disposizioni di carattere finanziario, se non dopo il decorso del termine di trenta giorni per un eventuale ulteriore rinvio.
Il Presidente della Regione non ha il potere di promulgare la legge che il Consiglio regionale, in sede di seconda deliberazione, ha modificato relativamente alle disposizioni di carattere finanziario, se non dopo il decorso del termine di trenta giorni per un eventuale ulteriore rinvio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte