Sentenza 41/1977 (ECLI:IT:COST:1977:41)
Massima numero 8740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 41/77 C. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 25, PRIMO COMMA - PROGRESSIONE ECONOMICA PER I PROFESSORI INCARICATI - NON DETERMINA UNA INGIUSTIFICATA DIVERSIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI IDENTICHE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 41/77 C. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 25, PRIMO COMMA - PROGRESSIONE ECONOMICA PER I PROFESSORI INCARICATI - NON DETERMINA UNA INGIUSTIFICATA DIVERSIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI IDENTICHE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 25, comma primo, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe del personale statale), modificato dall'art. 20 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi del personale delle Amministrazioni dello Stato), non prevede una ingiustificata diversificazione della retribuzione di prestazioni identiche, ma una progressione economica per i professori incaricati, razionalmente collegata a determinati titoli scientifici, il cui conseguimento presuntivamente incide, in senso migliorativo, sulla qualita' stessa della prestazione lavorativa, che, in base all'art. 36 della Costituzione, e' pure un elemento di riferimento per la determinazione della retribuzione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, nel punto in cui prevede retribuzioni differenziate a seconda della qualifica di provenienza dell'incaricato.
L'art. 25, comma primo, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe del personale statale), modificato dall'art. 20 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi del personale delle Amministrazioni dello Stato), non prevede una ingiustificata diversificazione della retribuzione di prestazioni identiche, ma una progressione economica per i professori incaricati, razionalmente collegata a determinati titoli scientifici, il cui conseguimento presuntivamente incide, in senso migliorativo, sulla qualita' stessa della prestazione lavorativa, che, in base all'art. 36 della Costituzione, e' pure un elemento di riferimento per la determinazione della retribuzione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, nel punto in cui prevede retribuzioni differenziate a seconda della qualifica di provenienza dell'incaricato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte