Sentenza 199/2020 (ECLI:IT:COST:2020:199)
Massima numero 42732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
21/07/2020; Decisione del
21/07/2020
Deposito del 02/09/2020; Pubblicazione in G. U. 09/09/2020
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale - Abrogazione della riduzione precedentemente prevista - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio dell'equilibrio di bilancio - Parametro menzionato nel ricorso, ma non ricompreso nella delibera di autorizzazione - Inammissibilità della relativa questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale - Abrogazione della riduzione precedentemente prevista - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio dell'equilibrio di bilancio - Parametro menzionato nel ricorso, ma non ricompreso nella delibera di autorizzazione - Inammissibilità della relativa questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che abroga l'art. 13, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale stabiliva che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana fosse ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro. L'indicato art. 81 Cost. è parametro ricompreso nel ricorso, ma non indicato nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
22/02/2019
n. 1
art. 26
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte