Sentenza 41/1977 (ECLI:IT:COST:1977:41)
Massima numero 8741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8738  8739  8740


Titolo
SENT. 41/77 D. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1079, ART. 20 - RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, NON GIA' LA SUA PERCENTUALE DI RIDUZIONE IN CASO DI CUMULO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' l'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi del personale delle Amministrazioni dello Stato), riguarda la determinazione della retribuzione, e non gia' della sua percentuale di riduzione in caso di cumulo, per cui non va ad esso estesa la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 25, commi secondo e terzo, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe del personale statale) - pronunciata con sent. n. 11 del 1972 -, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione della sua legittimita' costituzionale, sollevata sotto il profilo di una pretesa ingiustificata differenziazione di retribuzioni per gli incaricati di insegnamento universitario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte