Sentenza 43/1977 (ECLI:IT:COST:1977:43)
Massima numero 8746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 43/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO DOPO CHE E' STATO PROPOSTO RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409, N. 5 (NELLA PARTE IN CUI RISERVA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO LE CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DELLO STATO).
SENT. 43/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO DOPO CHE E' STATO PROPOSTO RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409, N. 5 (NELLA PARTE IN CUI RISERVA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO LE CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DELLO STATO).
Testo
E' inammissibile, per carenza di legittimazione del giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale delle norme relative alla giurisdizione, sollevata dopo che sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, l'ente convenuto dal dipendente dinanzi al giudice del lavoro, aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e quindi aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, provvedendo al deposito di copia dell'atto nella cancelleria di detto giudice, prima ancora che questi si pronunciasse sollevando, in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, n. 5, nella parte in cui tale norma riserva al giudice amministrativo le controversie dei dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato). Cfr.: fra le tante, sent. n. 118 del 1976.
E' inammissibile, per carenza di legittimazione del giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale delle norme relative alla giurisdizione, sollevata dopo che sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, l'ente convenuto dal dipendente dinanzi al giudice del lavoro, aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e quindi aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, provvedendo al deposito di copia dell'atto nella cancelleria di detto giudice, prima ancora che questi si pronunciasse sollevando, in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, n. 5, nella parte in cui tale norma riserva al giudice amministrativo le controversie dei dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato). Cfr.: fra le tante, sent. n. 118 del 1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte