Sentenza 43/1977 (ECLI:IT:COST:1977:43)
Massima numero 8747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8746  8748  8749  8750  8751  8752


Titolo
SENT. 43/77 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO "PREVALENTEMENTE" ATTIVITA' ECONOMICA - COD. PROC. CIV., ART. 409, N. 4 - ATTRIBUISCE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA LA COGNIZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (SOTTO IL PROFILO DELLA MANCATA DETERMINAZIONE DI PRESUPPOSTI OGGETTIVI E STABILI DELLA GIURISDIZIONE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Riferendosi alla natura dell'attivita' dell'ente pubblico, considerata sul piano delle competenze istituzionali, con riguardo al momento in cui la giurisdizione deve essere determinata in modo che non possono incidere le eventuali successive variazioni, l'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (nuovo testo) fissa un presupposto oggettivo e stabile, e nel contempo fornisce un criterio di individuazione della fattispecie per la determinazione della giurisdizione, che non puo' dirsi ne' generico, ne' elastico, si' da riflettersi negativamente sulla precostituzione del giudice. E poiche' tale criterio e' necessario e sufficiente per orientare la decisione - rendendo possibile un giudizio ancorato ad elementi sicuri ed idoneo a segnare i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine -, e' da escludere non solo che il giudice possa, in relazione al caso gia' insorto, influire sulla giurisdizione, ma anche che ricorrono per il cittadino le condizioni che ne limitino la liberta' e l'uguaglianza, impedendogli di fatto il sereno sviluppo nell'ambito del contesto sociale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 25, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, nella parte in cui attribuisce all'A.G.O. la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici che svolgono "prevalentemente" attivita' economica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte