Sentenza 43/1977 (ECLI:IT:COST:1977:43)
Massima numero 8748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 43/77 C. ENTI PUBBLICI - ENTI ECONOMICI O SVOLGENTI PREVALENTEMENTE ATTIVITA' ECONOMICA - NATURA - COSTITUISCE CRITERIO OGGETTIVO AL FINE DI DETERMINARE LA GIURISDIZIONE PER LE RELATIVE CONTROVERSIE.
SENT. 43/77 C. ENTI PUBBLICI - ENTI ECONOMICI O SVOLGENTI PREVALENTEMENTE ATTIVITA' ECONOMICA - NATURA - COSTITUISCE CRITERIO OGGETTIVO AL FINE DI DETERMINARE LA GIURISDIZIONE PER LE RELATIVE CONTROVERSIE.
Testo
Il riferimento alla prevalenza dell'attivita' economica nei confronti di quella non economica dell'ente, contenuto nell'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (che peraltro trovasi legislativamente invocato anche in altre sedi, ad esempio nell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, legge 20 marzo 1975, n. 70), costituisce un criterio oggettivo, e non generico ed elastico; collegato poi ad un dato momento o periodo di tempo, e cioe' a quello in cui la giurisdizione deve essere determinata (art. 5, cod. proc. civ.) - per cui le successive variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura dell'attivita' non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo -, esso risulta idoneo a segnare in astratto ed in concreto i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine.
Il riferimento alla prevalenza dell'attivita' economica nei confronti di quella non economica dell'ente, contenuto nell'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (che peraltro trovasi legislativamente invocato anche in altre sedi, ad esempio nell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, legge 20 marzo 1975, n. 70), costituisce un criterio oggettivo, e non generico ed elastico; collegato poi ad un dato momento o periodo di tempo, e cioe' a quello in cui la giurisdizione deve essere determinata (art. 5, cod. proc. civ.) - per cui le successive variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura dell'attivita' non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo -, esso risulta idoneo a segnare in astratto ed in concreto i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte