Sentenza 43/1977 (ECLI:IT:COST:1977:43)
Massima numero 8749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 43/77 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - DIPENDENTI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI CHE NON SVOLGANO "PREVALENTEMENTE" ATTIVITA' ECONOMICA - COD. PROC. CIV., ART. 409, N. 5, ULTIMO INCISO - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (E NON DEL GIUDICE DEL LAVORO) - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 4, PRIMO COMMA, 25, PRIMO COMMA, 35, PRIMO COMMA, E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 43/77 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - DIPENDENTI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI CHE NON SVOLGANO "PREVALENTEMENTE" ATTIVITA' ECONOMICA - COD. PROC. CIV., ART. 409, N. 5, ULTIMO INCISO - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (E NON DEL GIUDICE DEL LAVORO) - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 4, PRIMO COMMA, 25, PRIMO COMMA, 35, PRIMO COMMA, E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Non risponde al vero che in forza della norma di cui all'art. 409, n. 5, cod. proc. civ. (nuovo testo), i dipendenti assoggettati alla competenza del giudice amministrativo sarebbero discriminati rispetto a quelli soggetti alla competenza dell'A.G.O. per la privazione dei vantaggi che offre il rito del lavoro, senza che tale discriminazione appaia giustificata dalla posizione dei due gruppi. Vero e' - invece - che la situazione del dipendente pubblico e quella del dipendente privato non sono identiche o del tutto assimilabili, nonostante la tendenza a realizzare per esse un'unica ed omogenea disciplina, ricorrendo presupposti e condizioni perche' permangano differenze giuridiche anche rilevanti; e d'altro canto la diversita' dei relativi trattamenti sul piano processuale non appare irrazionale. In particolare, il criterio della prevalenza o meno dell'attivita' economica svolta dall'ente pubblico da cui dipende il soggetto che agisce in giudizio, e' basato su elementi oggettivi ed individuabili anche a regiudicanda non insorta (come si e' accertato escludendo il vizio di illegittimita' costituzionale del n. 4 del medesimo art. 409), per cui deve escludersi la violazione del principio del giudice naturale, e cosi' pure quella, connessa, del principio di eguaglianza. La mancata applicazione nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici delle norme relative al processo del lavoro, non e' poi di ostacolo a che sia reso effettivo il diritto al lavoro di ciascun cittadino. Ed infine, v'e' da considerare che l'art. 102 Cost. non impone che la funzione giurisdizionale in toto sia esercitata da magistrati ordinari, ma va interpretato in collegamento con gli artt. 103 e 125, comma secondo, che prevedono espressamente figure di giudici amministrativi. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, n. 5, cod. proc. civ. (nuovo testo), con il cui ultimo inciso "sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice", il legislatore, mentre ha voluto attribuire alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici" e ad "altri rapporti di lavoro pubblico", non devoluti gli uni e gli altri dalla legge ad altro giudice, ha nel contempo disposto in ordine alle controversie relative ai rapporti non considerati positivamente, attribuendole alla cognizione del giudice amministrativo.
Non risponde al vero che in forza della norma di cui all'art. 409, n. 5, cod. proc. civ. (nuovo testo), i dipendenti assoggettati alla competenza del giudice amministrativo sarebbero discriminati rispetto a quelli soggetti alla competenza dell'A.G.O. per la privazione dei vantaggi che offre il rito del lavoro, senza che tale discriminazione appaia giustificata dalla posizione dei due gruppi. Vero e' - invece - che la situazione del dipendente pubblico e quella del dipendente privato non sono identiche o del tutto assimilabili, nonostante la tendenza a realizzare per esse un'unica ed omogenea disciplina, ricorrendo presupposti e condizioni perche' permangano differenze giuridiche anche rilevanti; e d'altro canto la diversita' dei relativi trattamenti sul piano processuale non appare irrazionale. In particolare, il criterio della prevalenza o meno dell'attivita' economica svolta dall'ente pubblico da cui dipende il soggetto che agisce in giudizio, e' basato su elementi oggettivi ed individuabili anche a regiudicanda non insorta (come si e' accertato escludendo il vizio di illegittimita' costituzionale del n. 4 del medesimo art. 409), per cui deve escludersi la violazione del principio del giudice naturale, e cosi' pure quella, connessa, del principio di eguaglianza. La mancata applicazione nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici delle norme relative al processo del lavoro, non e' poi di ostacolo a che sia reso effettivo il diritto al lavoro di ciascun cittadino. Ed infine, v'e' da considerare che l'art. 102 Cost. non impone che la funzione giurisdizionale in toto sia esercitata da magistrati ordinari, ma va interpretato in collegamento con gli artt. 103 e 125, comma secondo, che prevedono espressamente figure di giudici amministrativi. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, n. 5, cod. proc. civ. (nuovo testo), con il cui ultimo inciso "sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice", il legislatore, mentre ha voluto attribuire alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici" e ad "altri rapporti di lavoro pubblico", non devoluti gli uni e gli altri dalla legge ad altro giudice, ha nel contempo disposto in ordine alle controversie relative ai rapporti non considerati positivamente, attribuendole alla cognizione del giudice amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte