Sentenza 199/2020 (ECLI:IT:COST:2020:199)
Massima numero 42734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  21/07/2020;  Decisione del  21/07/2020
Deposito del 02/09/2020; Pubblicazione in G. U. 09/09/2020
Massime associate alla pronuncia:  42729  42730  42731  42732  42735  42736  42737  42738


Titolo
Ricorso in via principale - Argomentazione sintetica del rimettente nel merito delle censure - Indicazione testuale delle disposizioni ritenute violate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per inadeguata descrizione del quadro normativo. Il ricorso - nel riportare il testo integrale dell'indicato art. 11, e, con riferimento al successivo art. 14, nel sottolineare un determinato profilo della norma impugnata - contiene una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. (Precedente citati: sentenza n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018).

Per costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pure sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 83 del 2018 e n. 261 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  22/02/2019  n. 1  art. 11  co. 

legge della Regione siciliana  22/02/2019  n. 1  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte