Sentenza 43/1977 (ECLI:IT:COST:1977:43)
Massima numero 8751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8746  8747  8748  8749  8750  8752


Titolo
SENT. 43/77 F. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - COSTITUZIONE, ART. 102 - NON IMPONE CHE LA FUNZIONE SIA ESERCITATA IN TOTO DA MAGISTRATI ORDINARI - INTERPRETAZIONE IN COLLEGAMENTO CON GLI ARTT. 103 E 125, SECONDO COMMA.

Testo
L'art. 102 della Costituzione non impone espressamente che la funzione giurisdizionale sia esercitata, in toto, da magistrati ordinari; e, d'altra parte, esso deve essere interpretato in collegamento con il successivo art. 103, per cui il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa (ed in particolare i tribunali amministrativi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 125, secondo comma, Cost.) hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in specifiche materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 125  co. 2

Altri parametri e norme interposte