Sentenza 43/1977 (ECLI:IT:COST:1977:43)
Massima numero 8752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8746  8747  8748  8749  8750  8751


Titolo
SENT. 43/77 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA - APPLICAZIONE AI SOLI RAPPORTI ELENCATI NELL'ART. 409 - MANCATA ESTENSIONE AI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La differente disciplina dei crediti di lavoro per quanto riguarda la svalutazione monetaria, a seconda che questi siano relativi ai rapporti indicati nell'art. 409 cod. proc. civ. ovvero siano relativi a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico", per i quali dalla legge le controversie siano devolute alla cognizione di altro giudice, si spiega in ragione della diversita' delle situazioni messe a raffronto poiche', ferma la finalita' di sostentamento propria della retribuzione, non sussistono negli stessi termini, modi e misura rispetto agli enti pubblici le concorrenti ragioni giustificatrici della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. (la quale dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto), consistenti nella remora al ritardo nell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni relative alle prestazioni retributive e nel riequilibrio delle posizioni economiche delle parti con il recupero, a favore del lavoratore, dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro (privato). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, sollevata sul rilievo della esclusione dalla rivalutazione dei crediti di lavoro nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici tutelati dal solo ricorso ai tribunali amministrativi. Cfr.: sent. n. 13 del 1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte