Sentenza 45/1977 (ECLI:IT:COST:1977:45)
Massima numero 8757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8758  8759  8760


Titolo
SENT. 45/77 A. REGIONE SICILIA - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - D.PR.RE.SIC. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ART. 5, N. 3 - SOGGETTI CHE RICEVONO UNO STIPENDIO O SALARIO DA ENTI, ISTITUTI O AZIENDE DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE, CHE ABBIANO FATTO VENIR MENO QUESTA SITUAZIONE PRIMA DELLA CONVALIDA DELLA ELEZIONE - SONO CONSIDERATI INELEGGIBILI - VIOLAZIONE DELL'ART. 51, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'elezione alla carica di consigliere comunale sino a quando non interviene la convalida, non determina ancora l'investitura dell'eletto e non gli conferisce una posizione di potere suscettibile di porre in essere quel conflitto di interessi che, con la previsione di situazioni di ineleggibilita', si mira ad evitare. Di conseguenza, la ratio della decisione della Corte n. 129 del 1975 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica prima della convalida della elezione - evidentemente ispirata alla esigenza di dare la massima espansione applicativa al diritto di elettorato passivo, compatibilmente con l'altra primaria esigenza della autenticita' della competizione elettorale, non puo' non valere anche per i dipendenti degli enti precitati dopo essere stata affermata per i loro amministratori, tanto piu' che tra le due posizioni quella di coloro che ricevono uno stipendio o salario appare certo meno esposta dal punto di vista del corretto svolgimento delle elezioni, per cui a maggior ragione devono essi avere facolta' di rimuovere con scelta tempestiva la situazione di potenziale conflitto di interessi qualificata dalla legge come causa di ineleggibilita'. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost. - l'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida della elezione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte