Sentenza 45/1977 (ECLI:IT:COST:1977:45)
Massima numero 8759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/77 C. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 6 - SOGGETTI CHE, AVENDO LITE PENDENTE CON IL COMUNE, ABBIANO RINUNCIATO AL GIUDIZIO PRIMA DELLA CONVALIDA DELLE ELEZIONI - SONO CONSIDERATI INELEGGIBILI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 45/77 C. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 6 - SOGGETTI CHE, AVENDO LITE PENDENTE CON IL COMUNE, ABBIANO RINUNCIATO AL GIUDIZIO PRIMA DELLA CONVALIDA DELLE ELEZIONI - SONO CONSIDERATI INELEGGIBILI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'elezione alla carica di consigliere comunale sino a quando non interviene la convalida, non determina ancora l'investitura dell'eletto e non gli conferisce una posizione di potere suscettibile di porre in essere quel conflitto di interessi che, con la previsione di situazioni di ineleggibilita', si mira ad evitare. Di conseguenza, la ratio della decisione della Corte n. 129 del 1975 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica prima della convalida della elezione - chiaramente ispirata alla esigenza di dare la massima espansione applicativa al diritto di elettorato passivo, compatibilmente con l'altra primaria esigenza della autenticita' della competizione elettorale, non puo' non valere anche per l'ipotesi prevista dall'art. 15, n. 6, del citato testo unico (ineleggibilita' di coloro che hanno lite pendente con il Comune), essendo evidente che la preoccupazione del legislatore e' rivolta al possibile conflitto di interessi e non gia' al pericolo di una deformazione del risultato elettorale. Pertanto, detta disposizione e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.
L'elezione alla carica di consigliere comunale sino a quando non interviene la convalida, non determina ancora l'investitura dell'eletto e non gli conferisce una posizione di potere suscettibile di porre in essere quel conflitto di interessi che, con la previsione di situazioni di ineleggibilita', si mira ad evitare. Di conseguenza, la ratio della decisione della Corte n. 129 del 1975 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica prima della convalida della elezione - chiaramente ispirata alla esigenza di dare la massima espansione applicativa al diritto di elettorato passivo, compatibilmente con l'altra primaria esigenza della autenticita' della competizione elettorale, non puo' non valere anche per l'ipotesi prevista dall'art. 15, n. 6, del citato testo unico (ineleggibilita' di coloro che hanno lite pendente con il Comune), essendo evidente che la preoccupazione del legislatore e' rivolta al possibile conflitto di interessi e non gia' al pericolo di una deformazione del risultato elettorale. Pertanto, detta disposizione e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte