Sentenza 45/1977 (ECLI:IT:COST:1977:45)
Massima numero 8760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8757  8758  8759


Titolo
SENT. 45/77 D. REGIONE SICILIA - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - D.PR.REG.SIC. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ART. 5, N. 3 - MEDICI DEGLI OSPEDALI SOVVENZIONATI DAI COMUNI SONO CONSIDERATI INELEGGIBILI PER POTENZIALE CONTRASTO CON IL COMUNE - NON E' VIOLATO L'ART. 51 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le situazioni qualificate dalla legge come cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale, non possono risultare incompatibili con i principi costituzionali quando non e' dato escludere un potenziale conflitto di interessi. Di conseguenza, non contrasta con il regime dell'elettorato passivo (jus activae civitatis) costringere il sanitario ospedaliero, addetto puramente e semplicemente alle funzioni di diagnosi e cura dei malati, a scegliere tra la carica di consigliere comunale e la continuazione della sua attivita' in un ospedale sovvenzionato dal Comune, sia pure consentendogli lo spatium deliberandi che precede la convalida, non potendo escludersi in modo assoluto un possibile conflitto di interessi, e, d'altra parte, il problema non potrebbe essere affrontato soltanto nei confronti del personale ospedaliero ma con riguardo all'intera categoria di "coloro che ricevono uno stipendio o salario" dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune ed al riguardo spetta alla prudente discrezionalita' del legislatore operare le necessarie distinzioni eliminando le incongruita' che restano tuttora nella disciplina dell'elettorato passivo in sede locale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 51 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui stabilisce anche per i medici degli ospedali sovvenzionati dai Comuni, pur quando siano addetti esclusivamente alle funzioni di diagnosi e di cura dei malati, la situazione di ineleggibilita' per potenziale contrasto di interessi con il Comune.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte