Ricorso in via principale - Ricorso statale - Mancata indicazione delle competenze statutarie - Impugnazione riferita a materia sulla quale la Regione autonoma non ha competenza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per la mancata indicazione delle competenze spettanti alla Regione in virtù dello statuto speciale. Nel caso di specie, il contenuto di rilievo privatistico della disposizione censurata, e la natura del parametro evocato, che fa riferimento alla materia dell'ordinamento civile, escludono di per sé l'utilità di uno scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie, avendo il ricorrente ben presente che lo statuto speciale per la Regione Siciliana nulla dispone sulla competenza legislativa regionale nella materia dell'ordinamento civile. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016 e n. 58 del 2016).
Per costante l'orientamento costituzionale, nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate allo statuto alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 119 del 2019, n. 58 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 288 del 2013).