Sentenza 201/2024 (ECLI:IT:COST:2024:201)
Massima numero 46548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  30/10/2024;  Decisione del  30/10/2024
Deposito del 17/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46545  46546  46547


Titolo
Volontariato – Terzo settore – Sistema degli enti del terzo settore (ETS) – Funzione unificante del codice settoriale, senza determinare una indistinta omologazione e con possibilità di includere enti tipici e atipici (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni sollevate dal Governo su disposizioni della Regione Calabria che, per erogare attività di assistenza e informazione su determinate patologie, hanno elencato solo alcuni tipi di enti privati, in ragione della possibilità di interpretare tale elenco, pur atecnico e impreciso, in modo non preclusivo). (Classif. 263002).

Testo

Il codice del terzo settore presenta una funzione unificante, diretta a ordinare e a riportare a coerenza la disciplina degli ETS, superando le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni e dettando una definizione unitaria contenuta nell’art. 4 del codice che, pur senza operare una indistinta omologazione, tiene insieme diversi enti: sia quelli rientranti in forme organizzative tipizzate, sia quelli “atipici”, purché perseguano senza scopo di lucro le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal codice e risultino iscritti nel registro unico nazionale. (Precedenti: S. 72/2022 - mass. 44710; S. 52/2021 - mass. 43727; S. 131/2020 - mass. 43495).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l, Cost., degli artt. 1, comma 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lett. c, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella parte in cui, prevedendo attività di collaborazione presso ambulatori anche multidisciplinari, di supporto e aiuto ai pazienti, oltre che di informazione e di sensibilizzazione per determinate patologie, ha richiamato solo alcuni tipi di ETS. La ratio e la lettura sistematica della legge reg. Calabria n. 8 del 2024 rende possibile un’interpretazione in linea con il cod. terzo settore e costituzionalmente conforme all’art. 3 Cost.: da un lato, il legislatore regionale, pur avendo richiamato in maniera generica, atecnica e poco accurata, solo alcuni tipi di ETS, non ha tuttavia assegnato a tali espressioni significati preclusivi, bensì meramente esemplificativi, riferibili a quel complesso e variegato arcipelago di soggetti di diritto privato di cui alle previsioni codicistiche; dall’altro lato, le attività individuate ricadono nelle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, lettere b e c, cod. terzo settore, rivelandosi riconducibili a quelle iniziative «di rilevante interesse regionale» che l’art. 4 dello stesso codice attribuisce, espressamente e correttamente, a tutti gli ETS presenti sul territorio regionale che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Neppure il ricorrente riferimento al «volontariato» all’interno delle disposizioni impugnate, pur rivelando un favor nei confronti degli enti che si avvalgono di volontari, assume alcuna valenza discriminatoria, considerato che, ai sensi dell’art. 17 cod. terzo settore, tutti gli ETS possono avvalersi di volontari senza limitazioni – che sono previste solo per l’impresa sociale, non a caso esclusa dall’imputazione di tali attività di interesse generale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  14/03/2024  n. 8  art. 1  co. 3

legge della Regione Calabria  14/03/2024  n. 8  art. 3  co. 1

legge della Regione Calabria  14/03/2024  n. 8  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte