Sentenza 46/1977 (ECLI:IT:COST:1977:46)
Massima numero 8762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
04/01/1977; Decisione del
04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8761
Titolo
SENT. 46/77 B. SICUREZZA PUBBLICA - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 142 - STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO - REVOCA O MANCATO RINNOVO - ASSUNTA DISCREZIONALITA' DELL'AUTORITA' DI P.S. E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA RISERVA DI LEGGE (EX ART. 10 DELLA COSTITUZIONE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 46/77 B. SICUREZZA PUBBLICA - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 142 - STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO - REVOCA O MANCATO RINNOVO - ASSUNTA DISCREZIONALITA' DELL'AUTORITA' DI P.S. E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA RISERVA DI LEGGE (EX ART. 10 DELLA COSTITUZIONE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 142 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773 pone soltanto l'obbligo per lo straniero di presentarsi entro tre giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato all'autorita' di p.s. del luogo ove si trova, "per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno". Tale disposizione e' seguita dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del T.U. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) che indicano la forma ed il contenuto della dichiarazione e prescrivono che l'autorita' di p.s. rilasci allo straniero "ricevuta" della dichiarazione "qualora nulla osti alla permanenza di lui nella Repubblica". Il documento in parola ed i relativi poteri dell'autorita' cui ne e' affidato il rilascio trovano quindi la loro base normativa diretta non gia' nell'art. 142 T.U. citato, bensi' nelle ricordate disposizioni regolamentari. Pertanto la questione di illegittimita' costituzionale, sollevata nel presupposto che la facolta' discrezionale attribuita alla autorita' di p.s. in materia emani dall'art. 142 T.U.L.P.S. e contrasti con gli artt. 3 e 10 Cost., risulta proposta in relazione ad una disposizione di legge che non contiene la disciplina censurata e deve essere pertanto dichiarata infondata. La Corte, per la delicatezza degli interessi che coinvolge la materia in esame, ne auspica peraltro il riordinamento da parte del legislatore, tenuto conto dell'esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme le modalita' e le garanzie di esercizio delle fondamentali liberta' umane collegate con l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.
L'art. 142 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773 pone soltanto l'obbligo per lo straniero di presentarsi entro tre giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato all'autorita' di p.s. del luogo ove si trova, "per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno". Tale disposizione e' seguita dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del T.U. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) che indicano la forma ed il contenuto della dichiarazione e prescrivono che l'autorita' di p.s. rilasci allo straniero "ricevuta" della dichiarazione "qualora nulla osti alla permanenza di lui nella Repubblica". Il documento in parola ed i relativi poteri dell'autorita' cui ne e' affidato il rilascio trovano quindi la loro base normativa diretta non gia' nell'art. 142 T.U. citato, bensi' nelle ricordate disposizioni regolamentari. Pertanto la questione di illegittimita' costituzionale, sollevata nel presupposto che la facolta' discrezionale attribuita alla autorita' di p.s. in materia emani dall'art. 142 T.U.L.P.S. e contrasti con gli artt. 3 e 10 Cost., risulta proposta in relazione ad una disposizione di legge che non contiene la disciplina censurata e deve essere pertanto dichiarata infondata. La Corte, per la delicatezza degli interessi che coinvolge la materia in esame, ne auspica peraltro il riordinamento da parte del legislatore, tenuto conto dell'esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme le modalita' e le garanzie di esercizio delle fondamentali liberta' umane collegate con l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte