Sentenza 47/1977 (ECLI:IT:COST:1977:47)
Massima numero 8763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8764


Titolo
SENT. 47/77 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SESTO E SETTIMO COMMA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CHI, GUIDANDO IN MODO PERICOLOSO, NON CAGIONA LESIONI PERSONALI E CHI, NELLE STESSE CONDIZIONI, NE CAGIONI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Mentre il terzo comma dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), prevede la mera violazione di norme di comportamento, che punisce con la sospensione della patente di guida da parte del prefetto per un periodo da uno a tre mesi, i commi sesto e settimo dello stesso articolo sanzionano piu' gravemente tali violazioni quando concorrano con i reati di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime, gravi o anche lievi, se seguite da fuga od omissione di soccorso, imponendo al prefetto di adottare la sospensione cautelativa per la durata massima di due anni (comma sesto) ed al giudice di applicare con la sentenza di condanna la misura della sospensione della patente da tre mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravita', la revoca (comma settimo). Il diverso trattamento sanzionatorio e' giustificato dalla diversita' delle situazioni, poiche' l'evento causato dalla colpa del guidatore consistente nella morte dell'investito o in lesioni personali ben si distingue da quello cagionato da una semplice infrazione alle norme sulla circolazione stradale dalla quale non siano derivate conseguenze dannose alla persona o tali da non interessare il codice penale. E l'obbligo imposto al giudice di disporre la sospensione della patente, adeguandone la durata alla gravita' del reato commesso, ovvero la revoca, deriva dal potere riconosciuto all'autorita' giudiziaria ordinaria di irrogare, in una con la pena principale, delle pene accessorie (potere autonomo e diverso da quello attribuito all'autorita' amministrativa di concedere, sospendere o revocare la patente). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti del citato art. 91, sesto e settimo comma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte