Sentenza 48/1977 (ECLI:IT:COST:1977:48)
Massima numero 8765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8766


Titolo
SENT. 48/77 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - DIPENDENTI MILITARI DELLO STATO - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 69, PRIMO COMMA - MILITARI GIA' AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIPOSO ED AI QUALI SIA RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PRIVILEGIATO: MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE SE AFFETTI DA INFERMITA' PREVISTE NELLA TABELLA A, ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' UNA TANTUM SE AFFETTI DA INFERMITA' PREVISTE NELLA TABELLA B DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI SOSTANZIALMENTE OMOGENEE - IRRAZIONALITA' ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALL'INCISO "PURCHE' NON GLI SPETTI LA PENSIONE NORMALE".

Testo
Secondo l'art. 67 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per l'infermita' previste nella tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il militare che ha gia' diritto a pensione di riposo ed a cui venga altresi' riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato, consegue una maggiorazione della pensione pari ad un decimo del suo importo. Invece, secondo l'art. 69 del citato D.P.R. n. 1092, nel caso di infermita' prevista nella tabella B. allegata alla sopra menzionata legge n. 313, il diritto a pensione di riposo esclude la corresponsione dell'indennita' "una tantum" prevista per le infermita' stesse dipendenti da fatti di servizio. Poiche' la differenza esistente fra le infermita' elencate nelle due ricordate tabelle investe sostanzialmente soltanto la gravita' delle stesse ma non riguarda altre differenze di natura ontologica, trattandosi in tutti i casi di situazioni patologiche della persona del pubblico dipendente insorte in dipendenza di fatti, di servizio, ne consegue che il legislatore ha attribuito trattamenti diversi a situazioni sostanzialmente omogenee, in ordine alle quali, anzi, egli ha riconosicuto l'esigenza di principio di attribuire un corrispettivo economico collegato con l'esistenza delle malattie elencate tanto nella tabella A che nella tabella B, prevedendo i due trattamenti correlativi differenziati solo nel modo di corresponsione (pensione maggiorata e indennita' "una tantum"). La esclusione sancita dall'art. 69 non trova cosi' alcuna razionale giustificazione e la norma relativa deve essere dichiarata illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte