Sentenza 48/1977 (ECLI:IT:COST:1977:48)
Massima numero 8766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  04/01/1977;  Decisione del  04/01/1977
Deposito del 20/01/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8765


Titolo
SENT. 48/77 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - DIPENDENTI MILITARI DELLO STATO - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 69, PRIMO COMMA - MILITARI GIA' AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIPOSO CON UNA DETERMINATA ANZIANITA' ED AFFETTI DA MALATTIA CLASSIFICATA NELLA TABELLA B DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA EQUIPARATO A QUELLO DEI MILITARI COLLOCATI A RIPOSO CON EGUALE ANZIANITA', MA NON AFFETTI DA ALCUNA MALATTIA - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALL'INCISO "PURCHE' NON GLI SPETTI LA PENSIONE NORMALE".

Testo
Secondo l'art. 67 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per le infermita' previste nella tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il militare che ha diritto a pensione di riposo ed a cui venga altresi' riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato consegue una maggiorazione della pensione pari a un decimo del suo importo. Invece, secondo l'art. 69 del citato d..P.R. n. 1092, nel caso di infermita' prevista nella tabella B allegata alla sopra menzionata legge n. 313, il diritto a pensione di riposo esclude la corresponsione dell'indennita' una tantum prevista per le infermita' stesse dipendenti da fatti di servizio. Detta disciplina comporta che i militari che hanno maturato diritto a pensione di riposo con una determinata anzianita' essendo anche affetti da malattia per fatti di servizio classificata nella tabella B, conseguono un trattamento di quiescenza equiparato a quello dei militari collocati a riposo con eguale anzianita', ma non affetti da alcuna infermita'. Il che si traduce in una parificazione di situazioni diverse senza razionale giustificazione, dato che le malattie di cui alla tabella B non sono caratterizzate da peculiarita' tali da suffragare il trattamento discriminatorio che ad esse invece il legislatore ha cosi' assegnato. Anche sotto tale profilo pertanto la esclusione di cui all'art. 69 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte