Ordinanza 49/1977 (ECLI:IT:COST:1977:49)
Massima numero 8767
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
25/02/1977; Decisione del
25/02/1977
Deposito del 03/03/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 49/77. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - AUTORITA' GIUDIZIARIA E PRESIDENZA DEL CONSIGILIO DEI MINISTRI (RIFIUTO DI QUESTA A TRASMETTERE, NELLA LORO INTEGRALITA', DOCUMENTI RITENUTI COPERTI DA SEGRETO POLITICO-MILITARE) - DELIBERAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO AI FINI LIMITATI DELL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CONFLITTO RICHIESTI DALL'ART. 37 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - AMMISSIBILITA'.
ORD. 49/77. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - AUTORITA' GIUDIZIARIA E PRESIDENZA DEL CONSIGILIO DEI MINISTRI (RIFIUTO DI QUESTA A TRASMETTERE, NELLA LORO INTEGRALITA', DOCUMENTI RITENUTI COPERTI DA SEGRETO POLITICO-MILITARE) - DELIBERAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO AI FINI LIMITATI DELL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CONFLITTO RICHIESTI DALL'ART. 37 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - AMMISSIBILITA'.
Testo
A norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la Corte deve deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza" rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilita', la facolta' delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, istanze ed eccezioni. Per determinare se vi sia materia di conflitto ai sensi del quarto comma dell'art. 37 legge citata, deve accertarsi la sussistenza dei requisiti soggettivi (conflitto fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' dello Stato) ed oggettivi (delimitazione della sfera di attribuzioni per i vari poteri determinata da norme costituzionali). Ricorrendo nella specie (conflitto fra Autorita' Giudiziaria e Presidenza del Consiglio dei ministri) i suddetti requisiti, deve essere dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal giudice istruttore presso il Tribunale di Torino nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Cfr.: ord. n. 228 e 229 del 1975 e sent. n. 231 del 1975.
A norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la Corte deve deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza" rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilita', la facolta' delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, istanze ed eccezioni. Per determinare se vi sia materia di conflitto ai sensi del quarto comma dell'art. 37 legge citata, deve accertarsi la sussistenza dei requisiti soggettivi (conflitto fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' dello Stato) ed oggettivi (delimitazione della sfera di attribuzioni per i vari poteri determinata da norme costituzionali). Ricorrendo nella specie (conflitto fra Autorita' Giudiziaria e Presidenza del Consiglio dei ministri) i suddetti requisiti, deve essere dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal giudice istruttore presso il Tribunale di Torino nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Cfr.: ord. n. 228 e 229 del 1975 e sent. n. 231 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4