Sentenza 51/1977 (ECLI:IT:COST:1977:51)
Massima numero 8769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
24/03/1977; Decisione del
24/03/1977
Deposito del 30/03/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 51/77. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTI DEI PRESTATORI DI LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE OVVERO DI CONTRATTO O ACCORDO COLLETTIVO - COD. CIV., ART. 2113 (MODIFICATO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - FACOLTA' DI IMPUGNARE, A PENA DI DECADENZA, RINUNZIE E TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUEI DIRITTI - ASSUNTA BREVITA' DEL TERMINE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA L'ASSERITO REGIME DI ANNULLABILITA' ED IPOTESI DI NULLITA' DI ALTRE TRANSAZIONI - FATTISPECIE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 51/77. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTI DEI PRESTATORI DI LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE OVVERO DI CONTRATTO O ACCORDO COLLETTIVO - COD. CIV., ART. 2113 (MODIFICATO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - FACOLTA' DI IMPUGNARE, A PENA DI DECADENZA, RINUNZIE E TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUEI DIRITTI - ASSUNTA BREVITA' DEL TERMINE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA L'ASSERITO REGIME DI ANNULLABILITA' ED IPOTESI DI NULLITA' DI ALTRE TRANSAZIONI - FATTISPECIE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sulla invalidita' delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, e sul termine per la relativa impugnazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 (comma primo), 36 (comma primo) e 38 (comma secondo) - in quanto sarebbe stato configurato un regime di annullabilita' (e non di nullita') del negozio transattivo (con conseguente disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi generali di nullita' delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilita' delle parti e dei contratti contrari a norme imperative di legge, di cui agli artt. 1966 e 1418 cod. civ.), da far valere, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi (brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento, ed assolutamente incongruo ed insufficiente) -, poiche', nel caso di specie, entrambe le parti hanno, entro quel termine, impugnato la transazione e riguardo al punto controverso (pagamento di somme pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti) risulta privo di rilievo che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullita' o di annullabilita', e che la dichiarazione di invalidita' richiesta hinc et inde sia costitutiva o di accertamento, essendo l'effetto il medesimo. Cfr.: sent. n. 77 del 1974.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sulla invalidita' delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, e sul termine per la relativa impugnazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 (comma primo), 36 (comma primo) e 38 (comma secondo) - in quanto sarebbe stato configurato un regime di annullabilita' (e non di nullita') del negozio transattivo (con conseguente disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi generali di nullita' delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilita' delle parti e dei contratti contrari a norme imperative di legge, di cui agli artt. 1966 e 1418 cod. civ.), da far valere, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi (brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento, ed assolutamente incongruo ed insufficiente) -, poiche', nel caso di specie, entrambe le parti hanno, entro quel termine, impugnato la transazione e riguardo al punto controverso (pagamento di somme pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti) risulta privo di rilievo che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullita' o di annullabilita', e che la dichiarazione di invalidita' richiesta hinc et inde sia costitutiva o di accertamento, essendo l'effetto il medesimo. Cfr.: sent. n. 77 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte