Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Soggetti impiegati da enti regionali in lavori socialmente utili (LSU) - Mutamento del soggetto utilizzatore - Transito negli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del pubblico concorso nell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale, allo scopo di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dai lavoratori socialmente utili (LSU) specificamente indicati nella disposizione e, per non disperderne le competenze da questi acquisite, prevede che essi transitano in utilizzazione presso gli stessi uffici. La disposizione censurata è espressione della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» di cui all'art. 14, lett, p), dello statuto, ed è funzionale alle esigenze organizzative dell'amministrazione regionale; essa va dunque interpretata nel senso che la previsione del transito in utilizzazione non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione regionale, determinando il solo mutamento del soggetto utilizzatore. La stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili potrà avvenire, invece, nel rispetto e nell'ambito delle procedure regolate dalla legge e con l'osservanza della regola del concorso pubblico posta dall'art. 97, quarto comma, Cost.
L'attività dei lavoratori socialmente utili (LSU) è esclusa dalla sfera dei rapporti di lavoro, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 81 del 2000 e dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015, nonché dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia dell'Unione europea.