Sentenza 52/1977 (ECLI:IT:COST:1977:52)
Massima numero 8771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  24/03/1977;  Decisione del  24/03/1977
Deposito del 30/03/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8770


Titolo
SENT. 52/77 B. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, COMMA PRIMO - INTERPRETAZIONE - VIETA CHE LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI GIUDICANTI ABBIA LUOGO IN VISTA DEL SINGOLO PROCESSO - NON IMPEDISCE UN SISTEMA, PREVENTIVO E GENERALE, DI SOSTITUZIONI DI GIUDICI.

Testo
Il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, di cui al comma primo dell'art. 25 della Costituzione, vieta che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo, ma non impedisce che in via preventiva e generale sia disposto un sistema di sostituzione di giudici, i quali, per cio' solo, risultano "precostituiti per legge". Cfr.: fra le ultime, sent. n. 71 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte