Sentenza 53/1977 (ECLI:IT:COST:1977:53)
Massima numero 8772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
24/03/1977; Decisione del
24/03/1977
Deposito del 30/03/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 53/77. DIFESA (DIRITTO DI) - PATROCINIO NELLE PRETURE DEI COMUNI CHE NON SONO SEDE DI TRIBUNALE O CAPOLUOGO DI PROVINCIA - LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 283, ARTT. 6, 7, 8 E 9; R.D.L. 13 AGOSTO 1926, N. 1459, E LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1415 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33, QUINTO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 53/77. DIFESA (DIRITTO DI) - PATROCINIO NELLE PRETURE DEI COMUNI CHE NON SONO SEDE DI TRIBUNALE O CAPOLUOGO DI PROVINCIA - LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 283, ARTT. 6, 7, 8 E 9; R.D.L. 13 AGOSTO 1926, N. 1459, E LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1415 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33, QUINTO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza - in quanto priva del necessario carattere di pregiudizialita' richiesto dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali) e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture) - secondo cui il patrocinio nelle preture dei Comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia puo' essere assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, anche da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale; nonche' dalle persone munite di un titolo di scuola media superiore entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal presidente del tribunale per ogni singola pretura, e previa "abilitazione" concessa dal tribunale - sollevata in riferimento agli artt. 33, comma quinto (non essendo prescritto alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali), e 24, comma secondo (sotto il profilo che l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia stata accertata l'idoneita' ad esercitarlo potrebbe compromettere l'assistenza difensiva), poiche', nella specie, il difensore di fiducia, patrocinatore legale, non avendo accettato l'incarico, non aveva assunto la difesa dell'imputata, e non era invocabile nei suoi confronti l'obbligo ex art. 5 disp. att. cod. proc. pen. di non abbandonarla prima della sostituzione.
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza - in quanto priva del necessario carattere di pregiudizialita' richiesto dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali) e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture) - secondo cui il patrocinio nelle preture dei Comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia puo' essere assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, anche da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale; nonche' dalle persone munite di un titolo di scuola media superiore entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal presidente del tribunale per ogni singola pretura, e previa "abilitazione" concessa dal tribunale - sollevata in riferimento agli artt. 33, comma quinto (non essendo prescritto alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali), e 24, comma secondo (sotto il profilo che l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia stata accertata l'idoneita' ad esercitarlo potrebbe compromettere l'assistenza difensiva), poiche', nella specie, il difensore di fiducia, patrocinatore legale, non avendo accettato l'incarico, non aveva assunto la difesa dell'imputata, e non era invocabile nei suoi confronti l'obbligo ex art. 5 disp. att. cod. proc. pen. di non abbandonarla prima della sostituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 2