Sentenza 54/1977 (ECLI:IT:COST:1977:54)
Massima numero 8773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  24/03/1977;  Decisione del  24/03/1977
Deposito del 30/03/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8774  8775  8776


Titolo
SENT. 54/77 A. PROFESSIONI LIBERE - AVVOCATO E PROCURATORE - R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, ARTT. 5 E 6 (CONVERTITO NELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36) - LIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI PROCURATORI LEGALI - NON IMPEDISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, NE' VIOLA GLI ARTT. 3, 4 E 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La normativa secondo la quale i procuratori legali possono esercitare la professione esclusivamente nell'ambito del distretto della Corte d'appello in cui e' compreso il tribunale, al quale sono assegnati, non incide sul diritto di difesa - la cui garanzia costituzionale non comprende la facolta' della parte di scegliere senza limitazioni, ovunque ed insindacabilmente, il difensore - poiche' prevede la possibilita' del ricorso ai procuratori del distretto piu' idonei a svolgere con tempestivita' ed immediatezza l'attivita' processuale, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del circondario, nonche' a tutti indistintamente gli avvocati esercenti. La garanzia del diritto al lavoro, d'altro canto, consente al legislatore di regolarne l'esercizio nell'interesse generale e, per quanto attiene l'art. 41 Cost., che tutela la liberta' di iniziativa economica, detta disposizione ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimita' costituzionale di norme disciplinanti l'attivita' di professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente e' tuttora differenziata da quelle imprenditoriali. Ne' puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza, per la differente disciplina dettata per la competenza territoriale degli avvocati e dei procuratori, date le diversita' attualmente esistenti tra le due professioni. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti degli artt. 5 e 6 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4, comma primo, e 41 della Costituzione. Cfr.: sentt. nn. 54 del 1966, 83 del 1974 e 17 del 1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte