Sentenza 54/1977 (ECLI:IT:COST:1977:54)
Massima numero 8774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  24/03/1977;  Decisione del  24/03/1977
Deposito del 30/03/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8773  8775  8776


Titolo
SENT. 54/77 B. DIFESA (DIRITTO DI) - COSTITUZIONE, ART. 24, COMMA SECONDO - INTERPRETAZIONE - GARANZIA COSTITUZIONALE - NON RICOMPRENDE ANCHE LA FACOLTA' DI SCEGLIERE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, IL PROPRIO DIFENSORE - LIMITI TERRITORIALI ALLA COMPETENZA DEI PROCURATORI LEGALI - ASSICURANO UNA PIU' RAZIONALE DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.

Testo
La garanzia costituzionale del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio (art. 24, comma secondo, Cost.) non ricomprende anche la facolta' di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore, ben potendo essere poste delle restrizioni a tutela non solo della funzionalita', dell'organizzazione giudiziaria ma anche di altri interessi meritevoli di protezione. Ed i limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali assicurano una piu' razionale disciplina dell'esercizio del diritto di difesa, per cui non possono ritenersi costituzionalmente illegittimi. Cfr.: sent. n. 54 del 1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte