Sentenza 54/1977 (ECLI:IT:COST:1977:54)
Massima numero 8776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  24/03/1977;  Decisione del  24/03/1977
Deposito del 30/03/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8773  8774  8775


Titolo
SENT. 54/77 D. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE, ART. 41 - INTERPRETAZIONE - SI RIFERISCE AD ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - LIMITATA APPLICABILITA' ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI INTELLETTUALI (ANCHE SE ORGANIZZATE IN FORMA DI IMPRESA).

Testo
La disposizione dell'art. 41 Cost., che garantisce la liberta' di iniziativa economica, si riferisce solo alle attivita' imprenditoriali per cui ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimita' costituzionale di norme disciplinanti l'attivita' dei professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente resta differenziata da ogni altro tipo di lavoro autonomo (anche quando e' organizzata in forma di impresa), ed e' stato sempre oggetto di speciale disciplina a tutela delle esigenze di carattere generale circa il corretto e regolare svolgimento delle varie professioni. Cfr.: sent. n. 17 del 1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte