Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale forestale impiegato nel servizio antincendio boschivo nel quinquennio 2014-2018 - Mantenimento nelle medesime funzioni - Violazione del principio del pubblico concorso nell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, secondo il quale, al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale, il personale impiegato nel quinquennio 2014-2018, inserito nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, è mantenuto nelle medesime mansioni. La disposizione regionale impugnata, non indicando un termine finale del "mantenimento" nelle pregresse mansioni, consente un generalizzato e implicito meccanismo di proroga dei rapporti in essere con l'amministrazione regionale, senza limiti temporali, determinando la prosecuzione del rapporto di lavoro tendenzialmente in via definitiva, senza l'indizione di una selezione pubblica. (Precedente citato: sentenza n. 36 del 2020).
Per costante orientamento costituzionale, il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2020, n. 40 del 2018 e n. 251 del 2017).