Ordinanza 61/1977 (ECLI:IT:COST:1977:61)
Massima numero 8783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  24/03/1977;  Decisione del  24/03/1977
Deposito del 30/03/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 61/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1976, ARTT. 1 E 12 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI CIECHI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, LETT. F, DELLO STATUTO SPECIALE E 51 DELLA COSTITUZIONE - RINUNZIA DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

Testo
A norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, deve dichiararsi estinto, per intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge regionale siciliana 26 febbraio 1976 (recante "collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi") promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, per violazione degli artt. 17, lett. f, dello Statuto siciliano e 51 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 17  lett.f

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25