Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8785  8786  8787  8788  8789  8790  8791  8792  8793


Titolo
SENT. 62/77 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, E TABELLE ALLEGATE A, B, C, E, F - UNICITA' DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO NONOSTANTE LA DIVERSITA' QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il sistema pensionistico previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a favore degli avvocati e procuratori, secondo cui, indipendentemente dalla diversita' quantitativa delle prestazioni contributive, la pensione viene ad essere livellata per ciascun soggetto, non contrasta con il principio di eguaglianza, in quanto non da' origine ad una unicita' di trattamento di carattere irrazionale. Invero trattasi di un sistema pensionistico di natura retributiva e non contributiva, collegato ad una gestione collettiva e non a prestazioni contributive individuali, al cui finanziamento concorrono notevoli apporti, mediante applicazione di marche da parte di utenti del servizio giudiziario per il rilascio di certificati ed altri contributi ripetibili a carico delle parti soccombenti. La pensione viene ad assumere in tal modo carattere di pensione di categoria che rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale cui si richiama l'art. 2 Cost., restando cosi' superato nella specie il concetto di mutualita' per espandersi in quello di previdenza sociale, che unitariamente concepita, attua una collaborazione per la difesa contro l'invalidita' e la vecchiaia. Non e' pertanto accoglibile l'assunto di irrazionalita' del detto sistema pensionistico e la relativa questione concernente la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. deve essere dichiarata infondata, non potendosi neppure in contrario argomentare la disarmonia del detto sistema rispetto a quello previsto per altre categorie, dato che non sussiste omogeneita' fra sistema e sistema dovendosi ogni valutazione ricondurre all'interno e non all'esterno della singola categoria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte