Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/77 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, E TABELLE ALLEGATE A, B, C, E, F - UNICITA' DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO NONOSTANTE LA DIVERSITA' QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 62/77 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, E TABELLE ALLEGATE A, B, C, E, F - UNICITA' DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO NONOSTANTE LA DIVERSITA' QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il sistema di contribuzione indiretta previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a carico dei professionisti in relazione alla prestazione della loro attivita' professionale mediante l'applicazione di marche di valore proporzionale ai diversi gradi di giurisdizione riflette contributi "lato sensu" giudiziari gravanti su soggetti che fruiscono divisibilmente del servizio giudiziario e, come tali, vanno esclusi dall'assoggettamento al principio della capacita' contributiva, che ha riguardo soltanto alle contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo non si puo' determinare divisibilmente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del detto sistema in relazione alle contribuzioni predette, sollevata per pretesa violazione dell'art. 53 Cost..
Il sistema di contribuzione indiretta previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a carico dei professionisti in relazione alla prestazione della loro attivita' professionale mediante l'applicazione di marche di valore proporzionale ai diversi gradi di giurisdizione riflette contributi "lato sensu" giudiziari gravanti su soggetti che fruiscono divisibilmente del servizio giudiziario e, come tali, vanno esclusi dall'assoggettamento al principio della capacita' contributiva, che ha riguardo soltanto alle contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo non si puo' determinare divisibilmente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del detto sistema in relazione alle contribuzioni predette, sollevata per pretesa violazione dell'art. 53 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte