Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/77 C. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - AMBITO DI APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - NON SI RIFERISCE ANCHE AI TRIBUTI IN SENSO LATO GIUDIZIARI (PER LA DIVISIBILITA' DEL SERVIZIO GIUDIZIARIO) - FATTISPECIE - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319 - ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE.
SENT. 62/77 C. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - AMBITO DI APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - NON SI RIFERISCE ANCHE AI TRIBUTI IN SENSO LATO GIUDIZIARI (PER LA DIVISIBILITA' DEL SERVIZIO GIUDIZIARIO) - FATTISPECIE - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319 - ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE.
Testo
La contribuzione diretta proporzionale al reddito professionale prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a carico degli avvocati e procuratori integra una imposizione di natura indubbiamente tributaria, rivestendo quel carattere di indivisibilita' che costituisce presupposto necessario per l'operativita' del principio di proporzionalita' contributiva sancito dall'art. 53 Cost.. Tale principio riflette il necessario collegamento proporzionale di qualsiasi forma di imposizione tributaria con l'idoneita' del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria desumibile dall'esistenza del presupposto economico relativo, identificabile con qualsiasi indice concretamente rivelatore di ricchezza, senza che spetti al giudice di legittimita' delle leggi valutare l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario, salvo il controllo sotto il profilo della arbitrarieta' delle norme. La pretesa sproporzione fra contribuzione e reddito che deriverebbe dalla scomposizione settoriale dei redditi del professionista operata commisurando le dette aliquote progressive sul reddito professionale indipendentemente dalla considerazione di altri redditi eventuali non contrasta col principio della capacita' contributiva come sopra enunciata, trattandosi, in ogni caso, di contribuzioni commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza concretamente esistente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' sollevata per pretesa violazione dell'art. 53 Cost. in relazione al sistema di aliquote progressive proporzionali al reddito professionale previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1975.
La contribuzione diretta proporzionale al reddito professionale prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a carico degli avvocati e procuratori integra una imposizione di natura indubbiamente tributaria, rivestendo quel carattere di indivisibilita' che costituisce presupposto necessario per l'operativita' del principio di proporzionalita' contributiva sancito dall'art. 53 Cost.. Tale principio riflette il necessario collegamento proporzionale di qualsiasi forma di imposizione tributaria con l'idoneita' del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria desumibile dall'esistenza del presupposto economico relativo, identificabile con qualsiasi indice concretamente rivelatore di ricchezza, senza che spetti al giudice di legittimita' delle leggi valutare l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario, salvo il controllo sotto il profilo della arbitrarieta' delle norme. La pretesa sproporzione fra contribuzione e reddito che deriverebbe dalla scomposizione settoriale dei redditi del professionista operata commisurando le dette aliquote progressive sul reddito professionale indipendentemente dalla considerazione di altri redditi eventuali non contrasta col principio della capacita' contributiva come sopra enunciata, trattandosi, in ogni caso, di contribuzioni commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza concretamente esistente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' sollevata per pretesa violazione dell'art. 53 Cost. in relazione al sistema di aliquote progressive proporzionali al reddito professionale previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte