Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8784  8785  8786  8787  8788  8790  8791  8792  8793


Titolo
SENT. 62/77 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, E TABELLE ALLEGATE A, B, C, E, F - UNICITA' DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO NONOSTANTE LA DIVERSITA' QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38 E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La decurtazione dell'ammontare della pensione prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a danno degli avvocati e procuratori che conservino l'iscrizione all'albo non contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost. in quanto la pretesa differenza di trattamento che ne deriverebbe a scapito dei professionisti meno abbienti concreta una censura che va oltre i limiti del rapporto pensionistico con riferimenti di mero fatto soggettivi e variabili. Comunque, la eventuale rinuncia all'esercizio professionale, investendo scelte personali e contingenti, non incide sulla liberta' del cittadino di partecipare col proprio lavoro allo sviluppo della societa', garantita dall'art. 3, secondo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte