Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/77 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, E TABELLE ALLEGATE A, B, C, E, F - UNICITA' DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO NONOSTANTE LA DIVERSITA' QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38 E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 62/77 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, E TABELLE ALLEGATE A, B, C, E, F - UNICITA' DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO NONOSTANTE LA DIVERSITA' QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38 E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La decurtazione dell'ammontare della pensione prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a danno degli avvocati e procuratori che conservino l'iscrizione all'albo non contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost. in quanto la pretesa differenza di trattamento che ne deriverebbe a scapito dei professionisti meno abbienti concreta una censura che va oltre i limiti del rapporto pensionistico con riferimenti di mero fatto soggettivi e variabili. Comunque, la eventuale rinuncia all'esercizio professionale, investendo scelte personali e contingenti, non incide sulla liberta' del cittadino di partecipare col proprio lavoro allo sviluppo della societa', garantita dall'art. 3, secondo comma, Cost..
La decurtazione dell'ammontare della pensione prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a danno degli avvocati e procuratori che conservino l'iscrizione all'albo non contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost. in quanto la pretesa differenza di trattamento che ne deriverebbe a scapito dei professionisti meno abbienti concreta una censura che va oltre i limiti del rapporto pensionistico con riferimenti di mero fatto soggettivi e variabili. Comunque, la eventuale rinuncia all'esercizio professionale, investendo scelte personali e contingenti, non incide sulla liberta' del cittadino di partecipare col proprio lavoro allo sviluppo della societa', garantita dall'art. 3, secondo comma, Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte