Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8784  8785  8786  8787  8788  8789  8791  8792  8793


Titolo
SENT. 62/77 G. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ARTT. 4 E 9 - PENSIONI DI ANZIANITA' DEGLI ULTRASETTANTENNI E DI INVALIDITA' - DECURTAZIONE SE SIA CONSERVATA L'ISCRIZIONE AGLI ALBI - NON CONTRASTA CON L'ART. 4 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La decurtazione dell'ammontare della pensione prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a danno degli avvocati e procuratori che conservino l'iscrizione all'albo non contrasta con l'art. 4 Cost. perche' investe scelte personali e contingenti che non incidono sulla liberta' del cittadino di partecipare col proprio lavoro allo sviluppo della societa'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte