Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale - Abrogazione della riduzione precedentemente prevista - Ricorso del Governo - Lamenta violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale abroga l'art. 13, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale stabiliva che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana fosse ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro. La disposizione regionale impugnata non incide sulla competenza statale esclusiva nella materia «ordinamento civile», in quanto non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva, ma, piuttosto, incide sulla spesa concernente l'indennità di risultato e di posizione destinata, in particolare, al personale dirigenziale regionale. Essa, dunque, non si sostituisce alla contrattazione collettiva nella determinazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio, perché non ha facoltizzato il superamento dei limiti di spesa previsti, in via generale e a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia «ordinamento civile»; pertanto essa è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. (Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 72 del 2017 e n. 257 del 2016).