Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/77 H. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ARTT. 4 E 9 - PENSIONI DI ANZIANITA' DEGLI ULTRASETTANTENNI E DI INVALIDITA' - DECURTAZIONE SE SIA CONSERVATA L'ISCRIZIONE AGLI ALBI - PARITA' DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI DISEGUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 62/77 H. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ARTT. 4 E 9 - PENSIONI DI ANZIANITA' DEGLI ULTRASETTANTENNI E DI INVALIDITA' - DECURTAZIONE SE SIA CONSERVATA L'ISCRIZIONE AGLI ALBI - PARITA' DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI DISEGUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Con la legge 22 luglio 1975, n. 319, e' prevista per gli avvocati e procuratori ultrasettantenni cancellati dall'albo la pensione di L. 220.000 mensili, mentre tale misura risulta ridotta a L. 150.000 per i professionisti infrasettantenni e per coloro che, ultrasettantenni, conservino pero' l'iscrizione all'albo. In tale modo, a situazioni gia' dapprima riconosciute diseguali per diversita' di eta', e come tali incidenti sulla misura della pensione di base, si fa poi seguire un trattamento inferiore livellato contrastante con la premessa di una differente capacita' di lavoro produttivo dovuta al naturale regresso di questa capacita' per l'avanzare dell'eta'. Cio' da' luogo ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti di interna coerenza tra l'una e l'altra disposizione di confronto, e risulta cosi' violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non ammissibile parita' di trattamento nonostante situazioni disuguali.
Con la legge 22 luglio 1975, n. 319, e' prevista per gli avvocati e procuratori ultrasettantenni cancellati dall'albo la pensione di L. 220.000 mensili, mentre tale misura risulta ridotta a L. 150.000 per i professionisti infrasettantenni e per coloro che, ultrasettantenni, conservino pero' l'iscrizione all'albo. In tale modo, a situazioni gia' dapprima riconosciute diseguali per diversita' di eta', e come tali incidenti sulla misura della pensione di base, si fa poi seguire un trattamento inferiore livellato contrastante con la premessa di una differente capacita' di lavoro produttivo dovuta al naturale regresso di questa capacita' per l'avanzare dell'eta'. Cio' da' luogo ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti di interna coerenza tra l'una e l'altra disposizione di confronto, e risulta cosi' violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non ammissibile parita' di trattamento nonostante situazioni disuguali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte