Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8784  8785  8786  8787  8788  8789  8790  8791  8793


Titolo
SENT. 62/77 I. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ARTT. 4 E 9 - PENSIONI DI ANZIANITA' DEGLI ULTRASETTANTENNI E DI INVALIDITA' - DECURTAZIONE SE SIA CONSERVATA L'ISCRIZIONE AGLI ALBI - PARITA' DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI DISEGUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Con la legge 22 luglio 1975, n. 319, e' prevista per gli avvocati e procuratori ultrasettantenni cancellati dall'albo la pensione di L. 220.000 mensili, mentre tale misura risulta ridotta a lire 150.000 per i professionisti infrasettantenni e per coloro che, ultrasettantenni, conservino pero' l'iscrizione all'albo. In tal modo, a situazioni gia' dapprima riconosciute diseguali per diversita' di eta', e come tali incidenti sulla misura della pensione di base, si fa poi seguire un trattamento inferiore livellato contrastante con la premessa di una differente capacita' di lavoro produttivo dovuta al naturale regresso di questa capacita' per l'avanzare dell'eta'. Cio' da' luogo ad una discrasia e l'irrazionale abbassamento per decurtazione del livello normale della pensione in danno degli ultrasettantenni cosi' concretato altera i confini della congruita' e dell'adeguatezza della pensione stessa, contrastando con l'art. 38 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte