Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/77 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, ART. 444 - COMPETENZA FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - MANCANZA DI UNA ESPRESSA O IMPLICITA MOTIVAZIONE DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 62/77 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, ART. 444 - COMPETENZA FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - MANCANZA DI UNA ESPRESSA O IMPLICITA MOTIVAZIONE DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro e della controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. senza che nell'ordinanza di rinvio sia prospettato, esplicitamente od implicitamente, alcun motivo, la Corte dichiara la questione inammissibile.
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro e della controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. senza che nell'ordinanza di rinvio sia prospettato, esplicitamente od implicitamente, alcun motivo, la Corte dichiara la questione inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte