Sentenza 62/1977 (ECLI:IT:COST:1977:62)
Massima numero 8793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8784  8785  8786  8787  8788  8789  8790  8791  8792


Titolo
SENT. 62/77 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, ART. 444 - COMPETENZA FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - MANCANZA DI UNA ESPRESSA O IMPLICITA MOTIVAZIONE DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro e della controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. senza che nell'ordinanza di rinvio sia prospettato, esplicitamente od implicitamente, alcun motivo, la Corte dichiara la questione inammissibile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte